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Regolamento per la consultazione delle opere antiche, rare e di pregio e per l'accesso ai fondi storici
Decreto rettorale, 22 settembre 2005, n. 772 (prot. n. 60221)
IL RETTORE
- VISTO l’art. 4, cc. 3 e 4 dello Statuto emanato con decreto rettorale n. 577 del 20 giugno 1995 e successive modifiche;
- VISTO il parere del Comitato consultivo tecnico amministrativo sul Regolamento per la consultazione delle opere antiche, rare e di pregio e per l’accesso ai fondi storici;
- VISTE le delibere del Consiglio di Amministrazione del 22 luglio 2005 e del Senato accademico del 14 settembre 2005, con le quali si approva il Regolamento per la consultazione delle opere antiche, rare e di pregio e per l’accesso ai fondi storici;
EMANA
il seguente Regolamento per il funzionamento del servizio di consultazione delle opere antiche, rare e di pregio e per l’accesso ai fondi storici nell'ambito del Sistema bibliotecario di Ateneo:
Art. 1
Finalità
Il presente regolamento disciplina la consultazione delle opere antiche, rare e di pregio, nonché l’accesso ai fondi storici di particolare pregio, tanto librari quanto archivistici (manoscritti, carteggi, etc.), che deve svolgersi in zona riservata e controllata, possibilmente in specifiche sale di consultazione, sotto la diretta sorveglianza del personale addetto.
Art. 2
Documenti ad accesso riservato
- Sono considerate opere antiche, rare e di pregio:
- I manoscritti e i carteggi
- Gli archivi di personalità e istituzioni
- Le opere stampate manualmente (data convenzionale ante quem: 1830)
- Tutte le opere, anche posteriori a queste date, che presentino caratteristiche di rarità
- Le edizioni recanti autografi di particolare rilevanza
- Gli esemplari con legature di pregio e/o contenenti tavole e/o illustrazioni di particolare valore iconografico.
- In considerazione delle rispettive esigenze di gestione alcune biblioteche potranno estendere tale termine cronologico.
Art. 3
Ammissione alla consultazione
- Sono ammessi alla consultazione tutti coloro che hanno un rapporto diretto e ufficiale con le Università italiane.
- Gli appartenenti ad altre categorie sono ammessi alla consultazione con permesso del direttore o di un suo delegato.
Art. 4
Modalità di consultazione
-
Registrazione dell'utente
Gli utenti del servizio sono registrati, al momento della prima richiesta di consultazione, tramite la compilazione di una scheda di registrazione (all. 1: Scheda di registrazione).
-
Registrazione della consultazione
I dati relativi alla consultazione dei singoli documenti sono annotati su apposito registro (all. 2: Registro di consultazione).
- I dati saranno riversati in un apposito archivio, che consentirà di verificare lo status dell’utente al momento delle successive richieste di consultazione.
Art. 5
Prestito
- Le opere antiche, rare e di pregio sono escluse dal prestito. I fondi storici possono essere integralmente esclusi dal prestito, a prescindere dalla presenza di nuclei di materiale moderno, per decisione di ciascuna biblioteca.
- Il prestito interbibliotecario di opere antiche rare e di pregio è escluso; eventuali eccezioni possono essere decise con riferimento alle specifiche Linee-guida dell’IFLA (all. 3: Linee guida sul prestito interbibliotecario di opere appartenenti a collezioni speciali).
- Il prestito per mostre di opere antiche, rare e di pregio, nonché di opere d’arte contenute nei fondi storici e nelle collezioni speciali, può essere accordato con riferimento alle specifiche Linee-guida dell’IFLA (all. 4: Linee-guida sui prestiti per mostre di opere appartenenti a collezioni speciali).
Art. 6 (1) (abrogato)
Riproduzione
( 1. La riproduzione delle opere antiche, rare e di pregio è diversamente regolamentata per gli utenti interni all’Università di Firenze e per gli utenti esterni.
2. Utenti interni
La riproduzione, parziale o integrale, di opere antiche, rare e di pregio e/o di immagini in esse contenute è consentita con diverse modalità all’interno delle singole biblioteche, previa compilazione di apposito modulo di richiesta (all. 5: Richiesta di riproduzione per utenti interni). L’utente è tenuto a fornire alla biblioteca copia della riproduzione integrale, nelle forme e sul supporto che verrà concordato caso per caso. Non sono previsti ulteriori obblighi a suo carico.
3. Utenti esterni
La riproduzione, parziale o integrale, di opere antiche, rare e di pregio e/o di immagini in esse contenute, nonché la riproduzione di opere d’arte contenute nei fondi storici, è tutelata da uno specifico Regolamento per la riproduzione (all. 6: Regolamento per l’autorizzazione alle riproduzioni fotografiche e filmografiche). Esso prevede la corresponsione di una tariffa per le riproduzioni effettuate a scopo commerciale. La richiesta di riproduzione dovrà essere presentata compilando apposito modulo (all. 7: Richiesta di riproduzione per utenti esterni).)
Firenze, 22 settembre 2005
p. IL RETTORE
Prof. Calogero Surrenti
Prorettore Vicario
1 Con l'entrata in vigore del D.R. n. 647 del 18 giugno 2015, Regolamento per l'autorizzazione alle riproduzioni fotografiche e filmografiche, la disciplina delle riproduzioni è stabilita dal predetto regolamento.
Ultimo aggiornamento
06.12.2021