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Regolamento per la consultazione delle opere antiche, rare e di pregio e per l'accesso ai fondi storici

Decreto rettorale, 22 settembre 2005, n. 772 (prot. n. 60221)

 

IL RETTORE

  • VISTO l’art. 4, cc. 3 e 4 dello Statuto emanato con decreto rettorale n. 577 del 20 giugno 1995 e successive modifiche;
  • VISTO il parere del Comitato consultivo tecnico amministrativo sul Regolamento per la consultazione delle opere antiche, rare e di pregio e per l’accesso ai fondi storici;
  • VISTE le delibere del Consiglio di Amministrazione del 22 luglio 2005 e del Senato accademico del 14 settembre 2005, con le quali si approva il Regolamento per la consultazione delle opere antiche, rare e di pregio e per l’accesso ai fondi storici;

EMANA

il seguente Regolamento per il funzionamento del servizio di consultazione delle opere antiche, rare e di pregio e per l’accesso ai fondi storici nell'ambito del Sistema bibliotecario di Ateneo:

Art. 1
Finalità

Il presente regolamento disciplina la consultazione delle opere antiche, rare e di pregio, nonché l’accesso ai fondi storici di particolare pregio, tanto librari quanto archivistici (manoscritti, carteggi, etc.), che deve svolgersi in zona riservata e controllata, possibilmente in specifiche sale di consultazione, sotto la diretta sorveglianza del personale addetto.

Art. 2
Documenti ad accesso riservato

  1. Sono considerate opere antiche, rare e di pregio:
    1. I manoscritti e i carteggi
    2. Gli archivi di personalità e istituzioni
    3. Le opere stampate manualmente (data convenzionale ante quem: 1830)
    4. Tutte le opere, anche posteriori a queste date, che presentino caratteristiche di rarità
    5. Le edizioni recanti autografi di particolare rilevanza
    6. Gli esemplari con legature di pregio e/o contenenti tavole e/o illustrazioni di particolare valore iconografico.
  2. In considerazione delle rispettive esigenze di gestione alcune biblioteche potranno estendere tale termine cronologico.

Art. 3
Ammissione alla consultazione

  1. Sono ammessi alla consultazione tutti coloro che hanno un rapporto diretto e ufficiale con le Università italiane.
  2. Gli appartenenti ad altre categorie sono ammessi alla consultazione con permesso del direttore o di un suo delegato.

Art. 4
Modalità di consultazione

  1. Registrazione dell'utente

    Gli utenti del servizio sono registrati, al momento della prima richiesta di consultazione, tramite la compilazione di una scheda di registrazione (all. 1: Scheda di registrazione).
  2. Registrazione della consultazione

    I dati relativi alla consultazione dei singoli documenti sono annotati su apposito registro (all. 2: Registro di consultazione).
  3. I dati saranno riversati in un apposito archivio, che consentirà di verificare lo status dell’utente al momento delle successive richieste di consultazione.

Art. 5
Prestito

  1. Le opere antiche, rare e di pregio sono escluse dal prestito. I fondi storici possono essere integralmente esclusi dal prestito, a prescindere dalla presenza di nuclei di materiale moderno, per decisione di ciascuna biblioteca.
  2. Il prestito interbibliotecario di opere antiche rare e di pregio è escluso; eventuali eccezioni possono essere decise con riferimento alle specifiche Linee-guida dell’IFLA (all. 3: Linee guida sul prestito interbibliotecario di opere appartenenti a collezioni speciali).
  3. Il prestito per mostre di opere antiche, rare e di pregio, nonché di opere d’arte contenute nei fondi storici e nelle collezioni speciali, può essere accordato con riferimento alle specifiche Linee-guida dell’IFLA (all. 4: Linee-guida sui prestiti per mostre di opere appartenenti a collezioni speciali).

Art. 6 (1) (abrogato)
Riproduzione

( 1. La riproduzione delle opere antiche, rare e di pregio è diversamente regolamentata per gli utenti interni all’Università di Firenze e per gli utenti esterni.
2. Utenti interni

La riproduzione, parziale o integrale, di opere antiche, rare e di pregio e/o di immagini in esse contenute è consentita con diverse modalità all’interno delle singole biblioteche, previa compilazione di apposito modulo di richiesta (all. 5: Richiesta di riproduzione per utenti interni). L’utente è tenuto a fornire alla biblioteca copia della riproduzione integrale, nelle forme e sul supporto che verrà concordato caso per caso. Non sono previsti ulteriori obblighi a suo carico.
3. Utenti esterni

La riproduzione, parziale o integrale, di opere antiche, rare e di pregio e/o di immagini in esse contenute, nonché la riproduzione di opere d’arte contenute nei fondi storici, è tutelata da uno specifico Regolamento per la riproduzione (all. 6: Regolamento per l’autorizzazione alle riproduzioni fotografiche e filmografiche). Esso prevede la corresponsione di una tariffa per le riproduzioni effettuate a scopo commerciale. La richiesta di riproduzione dovrà essere presentata compilando apposito modulo (all. 7: Richiesta di riproduzione per utenti esterni).)

 

Firenze, 22 settembre 2005

p. IL RETTORE
Prof. Calogero Surrenti
Prorettore Vicario

 


1 Con l'entrata in vigore del D.R. n. 647 del 18 giugno 2015, Regolamento per l'autorizzazione alle riproduzioni fotografiche e filmografiche, la disciplina delle riproduzioni è stabilita dal predetto regolamento.

 

 

 

Ultimo aggiornamento

06.12.2021

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