Regolamento non più in vigore
(sostituito dal Regolamento del Sistema bibliotecario di Ateneo e dei Servizi)
Art. 1 Sistema bibliotecario d’Ateneo
1. Il Sistema bibliotecario d’Ateneo è costituito dalle biblioteche, dai fondi librari e dai centri di documentazione dell’Università degli Studi di Firenze.
2. Finalità del Sistema bibliotecario d’Ateneo è di assicurare in modo coordinato la migliore fruizione, l’aggiornamento e la conservazione del patrimonio bibliografico dell’Università di Firenze e lo sviluppo dei servizi bibliotecari e documentari a supporto della didattica e della ricerca.
Art. 2 Biblioteche: definizione, modi di costituzione, funzioni
1. Le biblioteche sono unità amministrative costituite allo scopo di conseguire le finalità di cui all’art.1, comma 2, per un’area di utenza didattica e scientifica di dimensioni tali da rendere opportuna l’esistenza di una istituzione bibliotecaria autonoma.
2. Con Decreto del Rettore, su proposta del Senato Accademico, è costituita una biblioteca per ciascuna delle seguenti aree tematiche:
- Area bio-medica
- Area delle scienze sociali
- Area scientifica
- Area tecnologica
- Area umanistica
3. All’atto della costituzione ogni biblioteca è riferita ad una o più unità didattiche e scientifiche. Tale riferimento è deliberato dal Senato Accademico, sentite le unità interessate. Nell’atto costitutivo può essere prevista l’articolazione della biblioteca in sezioni con il compito di provvedere alla programmazione degli acquisti per l’ambito disciplinare di competenza.
4. La costituzione di altre biblioteche, e la loro disattivazione, può essere deliberata dal Senato Accademico, sentite la Commissione biblioteche di cui all’art.9 e le unità didattiche e scientifiche interessate, quando sussistano ragioni di efficienza e di economicità valutate sulla base dei seguenti parametri:
- dimensioni dell’utenza;
- ampiezza dei settori scientifici di riferimento;
- ottimizzazione delle risorse necessarie per far fronte alle esigenze di gestione.
L’attivazione di una biblioteca diversa da quelle previste dal comma 2 può essere differita dal Consiglio di Amministrazione, in relazione alla disponibilità di risorse finanziarie, di locali e di personale.
5. Ogni biblioteca può adottare un regolamento interno per l’attuazione delle finalità di cui all’art.1, nel rispetto di quanto previsto da un Regolamento quadro dei servizi al pubblico deliberato dalla Commissione biblioteche di cui all’art.9 ed emanato dal Rettore sentiti il Consiglio di Amministrazione ed il Senato Accademico.
Art. 3 Il Direttore della biblioteca
1. Il Direttore della biblioteca, sulla base delle direttive generali impartite dal Coordinatore centrale del Sistema bibliotecario:
- è responsabile della qualità dei servizi erogati dalla biblioteca;
- coordina e dirige il personale di cui all’art.10, comma 2;
- sottopone al Comitato di biblioteca il bilancio preventivo annuale e triennale ed il conto consuntivo;
- è responsabile della gestione e della conservazione del patrimonio libraio e dell’uso dei locali e delle attrezzature di cui la biblioteca dispone;
- predispone annualmente un progetto di attività ed una relazione consuntiva sull’attività della biblioteca da presentare al Comitato della biblioteca, e la relazione triennale da trasmettere al Coordinamento centrale delle biblioteche.
2. Il Direttore della biblioteca è nominato, per un triennio, dal Coordinatore centrale del Sistema Bibliotecario, sentito il Comitato della biblioteca.
Art. 4 Comitato della biblioteca
1. Il Comitato della biblioteca:
- determina le linee di indirizzo scientifico della biblioteca e ne verifica l’attuazione;
- elabora proposte di sviluppo delle attività della biblioteca da sottoporre al Coordinamento centrale;
- indica le priorità dei servizi rispondenti alle esigenze dell’utenza e ne controlla l’attuazione;
- stabilisce i criteri per la presentazione e l’accettazione delle proposte d’acquisto;
- approva il bilancio preventivo annuale e triennale ed il conto consuntivo di ogni anno;
- discute annualmente il progetto di attività e la relazione consuntiva sull’attività della biblioteca presentata dal Direttore;
- sottopone la proposta di scarico inventariale di materiale librario obsoleto e desueto al Coordinamento centrale;
2. Il Comitato della biblioteca è costituito da:
- docenti o ricercatori in un numero minimo di 5, in rappresentanza dei grandi settori scientifici afferenti alla biblioteca, designati dalle unità didattiche e scientifiche di riferimento della biblioteca, determinati ai sensi dell’art.2 comma 3, secondo criteri stabiliti dal Senato Accademico;
- il Direttore della biblioteca;
- un rappresentante del personale;
- due studenti eletti in organi collegiali di unità didattiche o scientifiche in rappresentanza delle unità di riferimento a tal fine individuate dal Senato Accademico.
I membri designati in rappresentanza delle unità di riferimento non possono ricoprire il mandato consecutivamente per più di due volte.
3. Il Comitato dura in carica tre anni.
4. Il Comitato è presieduto da un docente o ricercatore designato dal Comitato stesso tra i suoi componenti e nominato dal Rettore.
Il Presidente del Comitato:
- convoca e presiede il Comitato e promuove l’attuazione degli indirizzi determinati dal Comitato stesso;
- trasmette alle unità di riferimento i bilanci preventivi e consuntivi corredati da una relazione di accompagnamento.
Art.5 Commissioni di sezione
Qualora una biblioteca sia articolata in sezioni, si costituisce una commissione di sezione, di cui fanno parte il Direttore della biblioteca fino ad un massimo di 5 professori o ricercatori designati dalle unità di riferimento individuate dal Senato Accademico.
Art. 6 Fondi librari
1. Un fondo librario è costituito dal patrimonio librario di proprietà dell’Università esistente presso un’unità amministrativa che non sia una biblioteca.
2. La biblioteca, alla quale è connesso il fondo librario, ne assicura l’assistenza catalografica e favorisce, regolamentandolo, l’accesso. La biblioteca con cui attuare la connessione di ciascun fondo viene stabilita con provvedimento rettorale, sentiti i responsabili dell’unità amministrativa ed il Coordinamento centrale.
Art. 7 Centri di documentazione
1. I centri di documentazione sono inseriti funzionalmente nel sistema bibliotecario d’Ateneo e sono dedicati alla ricerca, al recupero e all’elaborazione dell’informazione bibliografica e documentale, nonché al reperimento dei documenti non posseduti dalle biblioteche, alla prestazione di servizi di documentazione.
2. I centri di documentazione sono costituiti, con risorse messe a disposizione da biblioteche, Facoltà o Dipartimenti secondo un programma coordinato di copertura disciplinare e scientifica definito dal Coordinamento Centrale.
Art. 8 Coordinamento Centrale
1. Il Coordinamento Centrale Biblioteche ha la funzione di sovrintendere ad una efficace gestione ed al coordinamento unitario del Sistema bibliotecario, nonché alla sua organizzazione funzionale.
2. Costituiscono il Coordinamento Centrale Biblioteche:
a) la Commissione biblioteche, organo collegiale di indirizzo;
b) il Coordinatore Centrale, organo tecnico responsabile della attuazione dei programmi e del raggiungimento degli obiettivi.
Art. 9 Commissione biblioteche
1. La Commissione biblioteche è organo di indirizzo del Sistema bibliotecario. In particolare la Commissione:
a) approva il Piano pluriennale di sviluppo del Sistema bibliotecario;
b) approva la relazione annuale sullo stato del Sistema bibliotecario d’Ateneo predisposto dal Coordinatore Centrale e lo trasmette al Senato Accademico;
c) formula proposte agli organi di governo in ordine a:
1) assegnazione di risorse al Sistema bibliotecario;
2) criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie fra le biblioteche;
3) costituzione e accorpamenti di biblioteche;
4) coordinamento di servizi tra biblioteche e integrazioni funzionali con fondi librari;
5) creazioni di servizi centralizzati e di centri di documentazione;
d) propone le tariffe dei servizi all’utenza da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;
e) delibera il regolamento quadro dei servizi del Sistema bibliotecario dell’Ateneo;
f) approva i Regolamenti dei servizi proposti da biblioteche e centri di documentazione
g) esprime il parere su convenzioni e proposte di collaborazione con altri Enti;
h) autorizza lo scarico inventariale di materiale librario obsoleto e desueto.
2. La Commissione biblioteche è composta da:
- il Presidente, professore di ruolo, nominato dal Rettore su designazione del Senato Accademico;
- i docenti o ricercatori, presidenti dei Comitati di biblioteca;
- uno studente designato dal Senato Accademico tra gli studenti membri del Senato stesso;
- il Coordinatore centrale.
Il Presidente convoca e presiede la Commissione e promuove l’attuazione degli indirizzi approvati dalla Commissione stessa.
3. I componenti della Commissione designati dagli organi di governo restano in carica tre anni.
Art. 10 Coordinatore centrale
1. Il Coordinatore centrale del Sistema bibliotecario sovrintende alla realizzazione dei programmi ed al raggiungimento degli obiettivi indicati dalla Commissione per le biblioteche ed esplica una generale attività di coordinamento, programmazione e valutazione nei confronti del personale bibliotecario e sorveglia sul buon funzionamento delle strutture del Sistema.
Per l’espletamento delle sue funzioni il Coordinatore centrale dispone delle risorse finanziarie attribuite dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il Coordinatore centrale ha le seguenti funzioni:
- distribuisce le risorse di personale in relazione alle esigenze di funzionamento delle singole biblioteche e alla realizzazione di progetti di sviluppo del Sistema bibliotecario secondo criteri di mobilità e di flessibilità organizzativa;
- predispone il Piano strategico di sviluppo pluriennale ed il Rapporto annuale sullo stato del Sistema bibliotecario d’Ateneo;
- effettua la verifica periodica dei carichi di lavoro e della produttività dei servizi bibliotecari;
- formula agli organi competenti ogni proposta utile allo sviluppo e alla organizzazione delle attività bibliotecarie;
- cura la partecipazione del Sistema bibliotecario a progetti regionali, nazionali, comunitari e internazionali concernenti le biblioteche.
3. Il Coordinatore centrale viene nominato, per un triennio, dal Direttore amministrativo fra gli appartenenti alla II qualifica funzionale dell’area delle biblioteche e può essere riconfermato.
Norma transitoria
Entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente Regolamento, gli organi di governo provvederanno agli adempimenti previsti ed in particolare alla costituzione delle biblioteche ai sensi di quanto stabilito dal Regolamento stesso.
Dal momento dell’entrata in vigore del presente Regolamento e fino alle deliberazioni degli organi di governo concernenti la costituzione delle biblioteche secondo la nuova normativa, le biblioteche attualmente riconosciute come Unità amministrative e i loro organi continuano a svolgere la loro attività secondo la normativa precedentemente in vigore.
Regolamento aggiornato il 28/9/2000
Ultimo aggiornamento
22.07.2024